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Quali sono gli obblighi e le responsabilità dell'industria verso la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori

Pubblicato da Redazione il 19 marzo 2019 | 🕓 Tempo di lettura: 4 minuti

Quali sono gli obblighi e le responsabilità dell'industria verso la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori

L’entrata in vigore del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro nel 2008 (D.lgs. n.81) ha segnato un’importante svolta nel processo di semplificazione normativa e di comprensione dei ruoli e dei doveri in merito alla protezione dei lavoratori, dai rischi a cui sono esposti durante la loro attività.

Il Decreto Legislativo n.81 stabilisce anche, in modo preciso, la responsabilità diretta (in alcuni casi anche con risvolti penali) del Datore di lavoro in caso di omissione delle azioni necessarie a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, il Datore di lavoro ha l’obbligo, non delegabile ad altri, di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Vale la pena ricordare anche che la Corte di Cassazione Penale (sentenza n. 19553, 18 maggio 2011) ha stabilito che “per luogo di lavoro, tutelato dalla normativa antinfortunistica, deve intendersi qualsiasi posto in cui il lavoratore acceda, anche solo occasionalmente, per svolgervi le mansioni affidategli.”

In altre parole, il posto di lavoro, ai fini delle norme di prevenzione degli infortuni, va individuato nel complesso di tutti i luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa e il Datore di lavoro ha l’obbligo di valutare personalmente tutti i rischi.

Molte cause legali e incidenti sul lavoro derivano dal mancato rispetto di questi due “tutti”.

 

I rischi causati da ergonomia inadeguata

Alcuni temi della sicurezza sul lavoro sono ben percepiti dai Datori di lavoro e dai Responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Altri, invece, vengono erroneamente sottovalutati.

Sottovalutati sia nelle conseguenze per il lavoratore sia nell’adempimento degli obblighi normativi.

Questo perché, spesso, il rischio viene associato unicamente alla possibilità che si verifichi un infortunio, ovvero un evento episodico in cui la situazione esca dal controllo routinario di tutti i giorni, creando una discontinuità immediata tra stato di buona salute e stato di malessere.

Molti rischi si nascondono, invece, nel quotidiano, nell’apparente normalità dell’iterazione di gesti e azioni.

La ripetitività di una azione motoria svolta in modo innaturale e contrario alla normale fisiologia umana può indurre gravi conseguenze sulla salute.

Posizioni asimmetriche del corpo, movimenti intensi del polso, sollecitazione eccessiva della colonna vertebrale, torsioni anomale del collo possono creare danni all’apparato scheletrico, sciatalgie, infiammazioni croniche a muscoli e tendini, che rappresentano patologie invalidanti.

Un’ergonomia inefficiente o mal progettata aggiunge a questi rischi diretti per il lavoratore, altri rischi indiretti: per esempio, obbligare il lavoratore ad assumere una posizione innaturale per afferrare un oggetto o svolgere un’azione, può causare una caduta.

Ulteriori rischi possono essere indotti da una carente attenzione all’ergonomia nella progettazione degli strumenti di lavoro. Per esempio, un lavoratore potrebbe preferire utilizzare la forza fisica (sovraccaricando l’apparato scheletrico e muscolare) anziché una leva per spostare delle scatole, nel caso in cui l’inadeguata progettazione di questo attrezzo ne rendesse insicuro l’utilizzo.

 

Le normative di riferimento

Il D.Lgs. 81/2008 non prevede un Titolo specifico dedicato al rischio posturale.

Tuttavia, nel Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (Articolo 15, comma 1, lettera d) stabilisce che le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro includono “il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo”.

Ne consegue che i principi ergonomici rientrano a pieno titolo tra i rischi che devono essere considerati e ometterne o trascurarne la valutazione significa non adempiere a un obbligo normativo.

Nel corso degli anni, sono state sviluppate molteplici metodologie e standard che consentono di affrontare in modo metodico, ripetibile e quantificabile la valutazione del livello di congruità ergonomica di una postazione di lavoro e il rischio a essa associato.

Tra le metodologie principali ricordiamo RULA, OWAS, NASA-OBI.

Di particolare rilevanza è il Technical Report ISO/TR 12295 del 2014 che offre una guida per la scelta e l'utilizzo delle norme ISO 11228-1, 2, 3 di riferimento per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (recepite all’interno del D.Lgs. 81/08) e la ISO 11226 dedicata alle posture di lavoro statiche anche se non esplicitamente recepita all’interno del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Un ulteriore valido aiuto giunge dalla UNI EN 1005-4:2009 un insieme di norme tecniche armonizzate che estende la ISO 11226 e permette di valutare sia le posture statiche sia quelle dinamiche, analizzando anche i rischi legati a possibili disturbi muscolo scheletrici.

 

Gli strumenti innovativi nell’era della Digital Transformation

Gli strumenti conoscitivi proposti da questi standard si basano su analisi del posto di lavoro, checklist e valutazioni combinate.

Nell’era della Digital Transformation, le tecnologie digitali e informatiche mettono a disposizione strumenti innovativi in grado di migliorare l’accuratezza delle rilevazioni, costruire valutazioni personalizzate e semplificare la redazione di report conformi agli standard.

Tra gli strumenti di questo tipo, i più evoluti sono software in cloud che permettono di modellizzare il comportamento e il movimento di macchinari, robot e persone che si spostano all’interno di un ambiente fisico. Queste soluzioni sono in grado di replicare con precisione le azioni effettuate dal lavoratore e produrre in modo automatico una valutazione del livello di congruità in base a 7 differenti metodiche e standard, inclusi ISO 11226 e UNI EN 1005.

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Argomenti: Ergonomia